LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione dei rischi_LA VALUTAZIONE DEI RISCHI_1 - scrollL’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 “obblighi del Datore di Lavoro non delegabili” impone al Datore di Lavoro (il c.d. DDL) la “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28“.
La scelta dei criteri di redazione del documento è lasciata al DDL, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Valutazione dei rischi

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione dei rischi_IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI_3 - scrollL’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il c.d. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) debba contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati.
(ammenda da 1.096 a 2.192 euro il datore di lavoro)
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
(ammenda da 1.096 a 4.384 euro il datore di lavoro)
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
(ammenda da 1.096 a 4.384 euro il datore di lavoro)
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
(ammenda da 1.096 a 4.384 euro il datore di lavoro)
e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del DVR deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.Lgs. 81/2008 cui ricordiamo:
– Titolo II: Luoghi di lavoro;
– Titolo III – Capo I: Uso delle attrezzature da lavoro;
– Titolo III – Capo II: Uso dei Dispositivi di protezione individuali;
– Titolo III – Capo III: Impianti ed apparecchiature elettriche;
– Titolo IV – Capo I: Cantieri temporanei e mobili;
– Titolo IV – Capo II: Lavori in quota;
– Titolo V : Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
– Titolo VI: Movimentazione Manuale dei Carichi;
– Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali;
– Titolo VIII – Capo I: Microclima e illuminamento;
– Titolo VIII – Capo II: Rumore;
– Titolo VIII – Capo III: Vibrazioni;
– Titolo VIII – Capo IV: Campi Elettromagnetici;
– Titolo VIII – Capo V: Radiazioni Ottiche Artificiali;
– Titolo IX – Capo I: Agenti chimici;
– Titolo IX – Capo II: Agenti cancerogeni e mutageni;
– Titolo IX – Capo III: Amianto;
– Titolo X: Agenti biologici;
– Titolo XI: Atmosfere esplosive.
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa.

ENTRO QUANDO REDIGERE IL D.V.R.?
Valutazione dei risch
In caso di costituzione di nuova impresa occorre:
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi;
– dare immediata evidenza dell’adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f), attraverso idonea documentazione;
– elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.

COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
ESA Progetti vi segue nel processo di valutazione dei rischi, esegue le valutazioni e le misure specialistiche conforme ai requisiti legislativi, provvede alla regolarizzazione della data certa.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.