LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Il DDL deve procedere con la valutazione del rischio chimico secondo quanto indicato Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008.
Se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso ad agenti chimici pericolosi è “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
– art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione),
– art. 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze),
– art. 229 (Sorveglianza sanitaria);
– art. 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).
VIceversa il DDL dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi) il Medico Competente per sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230).
Oppure possiamo avere i seguenti casi:
– rischio irrilevante per la salute ma non basso per la sicurezza: “si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio;
– rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute: “si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230”.
COME ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO?
La Commissione Consultiva Permanente ha elaborato un documento (Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ove fornisce indicazioni sugli obblighi e procedure di valutazione secondo i disposti del Decreto legislativo 81/2008.
Il documento ricorda che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi “deve identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori”.
La valutazione del rischio chimico viene effettuata con un “metodo ad indici” in funzione di una serie di parametri di esposizione e di utilizzo.
ESA Progetti provvede alla valutazione del rischio chimico con metodi tabellari conformi ai requisiti legislativi mediante l’utilizzo analisi “ad indice” quali: Inforisk, MovaRisk, Cheope, ChemiRisck, etc.
Qualora l’esito di tale valutazione porti a definire il rischio chimico “non irrilevante per la salute” si potrà procedere ad una campagna di misurazione degli inquinanti aerodispersi, per una più puntuale determinazione del livello di rischio.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.