EVOLUZIONE STORICA: DALL’ISPESL ALL’INAIL
Sino al 2010 l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro), ente di diritto pubblico del settore della ricerca, era organo tecnico del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
Dell’ISPESL si avvalevano gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro, della produzione e le regioni e le province autonome.
Con l’art. 7 del D.L. 78/2010 (convertito nella Legge 122/2010), l’ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31/5/2010, sono attribuite all’INAIL.

DENUNCE INAIL (ex ISPESL)
Denuncia di impianto termico
Occorre denunciare all’INAIL (art. 11 comma 9 del DPR 412/1993 e s.m.i.) gli impianti termici ad acqua calda, sia esistenti che di nuova installazione, di potenza superiore a 35kW (30.000 kcal/h).
Tale denuncia, che deve essere eseguita dai proprietari o utilizzatori degli impianti a prescindere che essi siano installati in ambienti civili o industriali, deve certificare la rispondenza degli impianti termici ai requisiti indicati nella c.d. Raccolta R, un documento INAIL che indica le caratteristiche minime di sicurezza degli impianti.
La documentazione è composta da uno schema dell’impianto, da alcuni moduli e dichiarazioni e dall’istanza di esame.
L’INAIL esamina la documentazione e comunica il parere.

Denuncia di impianti di terra e di protezione dalle scariche amosferiche
Con il DPR 462/2001 viene imposto ai DDL (di personale dipendente o equiparato) la denuncia di:
– Impianti elettrici di terra;
– Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmine o gabbia di Faraday);
– Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione o scoppio che individuano Zone 0 o 1.
La denuncia degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche deve altresì essere inviata all’ARPA (in Ragione Piemonte) o all’ASL (in Regione Lombardia).

Denuncia di apparecchi ed impianti di sollevamento
Ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, occorre effettuare la denuncia all’INAIL di messa in servizio e richiederne la prima verifica obbligatoria dei seguenti apparecchi ed impianti di sollevamento:
– Materiali con portata superiore a 200 kg;
– Ascensori e montacarichi da cantiere;
– Carrelli semoventi a braccio telescopico;
– Ponte mobile sviluppabile su carro;
– Ponti sospesi e relativi argani;
– Scale aeree ad inclinazione variabile.
Le modalità di denuncia e di prima verifica sono riportate nel D.M. 11/4/2011.

COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
ESA Progetti vi segue nella denuncia INAIL delle apparecchiature ed impianti riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, predispone la modulistica di denuncia e di richiesta di prima verifica e vi segue nelle verifiche periodiche successive.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.