FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011
Chi è il Lavoratore?
Secondo l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 viene definito“lavoratore” “colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un DDL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Al lavoratore così definito è equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società;
– l’associato in partecipazione;
– il soggetto delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, anche al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro;
– l’allievo degli istituti di istruzione o di corsi di formazione professionale (qualora si faccia uso di: laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici o fisici o biologici, VDT);
– i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
– i lavoratori socialmente utili”.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni in merito alla formazione dei Lavoratori?
I lavoratori (e gli equiparati ai lavoratori), devono ricevere una:
– formazione generale che prevede i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
– formazione specifica che prevede l’analisi dei seguenti rischi: infortunistici e meccanici, delle macchine e delle attrezzature; elettrici; cadute dall’alto; esplosione; chimici (Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri) ed etichettatura; cancerogeni; biologici; fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni ottiche e CEM); Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione ed ambienti di lavoro; Stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi e movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); segnaletica; emergenze.
Verifica di apprendimento
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla. La verifica si ritiene positivamente superata laddove il partecipante risponda esattamente ad almeno il 70% delle domande.
Attestazione della formazione
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il corso.
Durata
La formazione ha durata minima di 8, 12 oppure 16 ore in funzione del livello di rischio aziendale.
COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
I formatori di ESA Progetti erogano il corso lavoratori direttamente in azienda e ottimizzano la docenza in funzione dei rischi effettivamente presenti in azienda nonchè dell’organigramma della sicurezza.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.