OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Il DDL (e il dirigente) assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
(Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 €)
NB se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
I lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, della evacuazione dei luoghi di lavoro, del salvataggio, del primo soccorso, della gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
CHI PUÒ IMPARTIRE LA FORMAZIONE?
IL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6/2/2013
Con il decreto del Ministero del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2013 vengono definiti i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro“.
Secondo il decreto, vengono definiti i criteri che il c.d. “formatore” deve possedere:
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) in ogni area tematica oggetto della docenza.
2° criterio: possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni) oppure almeno un requisito tra:
– un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione;
– esperienze precedenti come docente (almeno 32 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ogni area tematica oggetto della docenza).
3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza.
4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza.
5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento).
Il decreto è pienamente in vigore dal 18/03/2014.
I criteri devono essere vantati in ciascuna delle seguenti aree tematiche:
– area normativa, giuridica, organizzativa;
– area rischi tecnici e igienico-sanitari;
– area relazioni e comunicazione.
COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
I formatori di ESA Progetti sono in grado di erogare ai vostri lavoratori:
– i corsi di formazione di sicurezza sul lavoro;
– i corsi di addestramento specialistico su macchine e dispositivi.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.