RIFERIMENTI DI LEGGE
Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformita alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2):
– i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 uT) come valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;
– il valore di attenzione (10 uT);
– l’obiettivo di qualita (3 uT) del campo magnetico da intendersi come mediana nelle 24 ore, per la protezione da possibili effetti a lungo termine.
Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; l’obiettivo di qualita si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimita di luoghi tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti.
LA DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
Il DPCM 8 luglio 2003 (art. 6) introduce la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nellfallegato al Decreto 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). Detta fascia comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica puo essere maggiore o uguale allfobiettivo di qualita.
Può quindi capitare che la DPA calcolata a causa della presenza di elettrodotti imponga particolari penalizzazioni ai proprietari di aree edificabili che si vedono negare una grossa volumetria edificabile a causa di tali vincoli.
Gli ingegneri di ESA Progetti eseguono perizie e misure per confutare la DPA in modo da garantire il rispetto del valore limite di esposizione ma non una mera dimensione geometrica.
ESA Progetti resta a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.