RIFERIMENTI DI LEGGE
Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformita alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2):
– i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 uT) come valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;
– il valore di attenzione (10 uT);
– l’obiettivo di qualita (3 uT) del campo magnetico da intendersi come mediana nelle 24 ore, per la protezione da possibili effetti a lungo termine.
Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; l’obiettivo di qualita si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimita di luoghi tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti.

LA DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE (DPA)
Il DPCM 8 luglio 2003 (art. 6) introduce la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nellfallegato al Decreto 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). Detta fascia comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica puo essere maggiore o uguale allfobiettivo di qualita.
Può quindi capitare che la DPA calcolata a causa della presenza di elettrodotti imponga particolari penalizzazioni ai proprietari di aree edificabili che si vedono negare una grossa volumetria edificabile a causa di tali vincoli.

COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?

Gli ingegneri di ESA Progetti eseguono perizie e misure per confutare la DPA in modo da garantire il rispetto del valore limite di esposizione ma non una mera dimensione geometrica.
ESA Progetti resta a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.