CHI E’ L’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE?
Il punto 39 dell’Articolo 7 del D.Lgs. 101/2020 definisce “esperto in radioprotezione come la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130 cui si rimanda. L’esperto di radioprotezione è qualificato dal Ministero del Lavoro che lo iscrive nell’elenco nominativo nazionale che potrete trovare qui. Quindi, ai sensi della vigente normativa, solo colui che è iscritto nell’elenco nazionale degli Esperti in Radiprotezione può certificare le analisi, le misure, le valutazioni relative alle radiazioni ionizzanti.
Infatti, la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti è l’unica ad essere espressamente riservata non al datore di lavoro ma all’Esperto in Radiprotezione cui il DDL si deve rivolgere per la corretta valutazione.
COMPITI DELL’ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE
L’Esperto in Radiprotezione è il consulente obbligatorio del DDL che detiene o utilizza sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 101/2020 il DDL deve acquisire da un Esperto in Radiprotezione, prima dell’inizio delle attività con radiazioni ionizzanti, una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse che possono esporre a rischio radiologico e tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti.
COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
ESA Progetti vi accompagna nella gestione delle complesse problematiche riguardanti le radiazioni ionizzanti mettendo a disposizione un’esperienza trentennale nel settore della radioprotezione.
Gli Esperti in Radiprotezione di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.
In caso di urgenza potete chiamare 24/7 il seguente numero di reperibilità +39.0321.1696.146.