IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.U.)
Il consulente tecnico di parte svolge un ruolo primario per la risoluzione dei procedimenti civili e penali che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico.
Il CTP nel procedimento Civile
L’art. 202 del codice di procedura civile (cpc) prevede infatti che, a seguito della nomina, da parte del giudice istruttore di un proprio consulente (il c.d. Consulente Tecnico d’Ufficio o CTU), le parti possano nominare un loro Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Il CTP, oltre ad assistere alle operazioni del CTU, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU stesso, per formulare (con l’autorizzazione del giudice) osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Il CTP nel procedimento Penale
Analogamente, l’art. 225 del codice di procedura penale (cpp) prevede che: disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (il CTP) in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei CTU.
Il perito, in quanto ausiliario del giudice è il soggetto “dotato di particolari conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche” che affianca il giudice nelle specifiche indagini che richiedono cognizioni extragiuridiche.
COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
I professionisti che collaborano con ESA Progetti sono regolarmente iscritti all’ordine degli ingegneri (o di altri albi professionali) e vantano consolidata esperienza nelle tematiche descritte da questo sito.
Possono quindi essere regolarmente indicati al Giudice quali CTP.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.