LA VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Lo spettro elettromagnetico include le sorgenti create dall’uomo (impianti radio-TV e per telefonia mobile), impianti utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica (elettrodotti), apparati per applicazioni biomedicali, impianti per lavorazioni industriali, nonché tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un’alimentazione di rete elettrica (elettrodomestici).La Direttiva 2013/35/CE del 26/06/2013, riporta le prescrizioni minime relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da campi elettromagnetici (CEM) con particolare riferimento alle radiazioni elettromagnetiche di frequenza da 0 Hz a 300 GHz.
I valori di azione VA ed i valori limite di esposizione VLE indicati in tale direttiva devono essere utilizzati già ora come riferimento per la valutazione del rischio dei lavoratori a CEM.
Il D.Lgs. 159/2016 (che è entrato in vigore il 02/09/2016) ha provveduto a recepire all’interno del D.Lgs. 81/2008 tale Direttiva; essa è quindi pienamente in vigore!
IL DANNO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
Gli effetti nocivi dei CEM consistono in effetti di natura acuta (si manifestano a breve termine) e cronici (possono manifestarsi dopo lunghi periodi di latenza).
Sugli effetti a lungo termine la comunità scientifica non ha ancora trovato indicazioni concordi; per gli effetti di natura acuta è stato accertato che si verificano solo al di sopra di determinati livelli (soglie) di esposizione.
I VA ed i VLE determinati dalla Direttiva 2013/35/CE tengono conto di tali effetti di natura acuta, tra cui:
– opacizzazione del cristallino,
– anomalie alla cornea,
– alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari,
– effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale,
– extrasistole e fibrillazione ventricolare.
COME ESEGUO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CEM?
Qualora la condizione espositiva non comporti apprezzabili rischi per la salute, sulla base della norma CEI EN 50449, la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” del DDL secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata attraverso misurazioni e calcoli (art. 181 c.3 del D.Lgs. 81/2008).
Viceversa occorre procedere alle misure di CEM.
COME ESEGUO LE MISURE DI CEM?
Se non ho modo di giustificare le sorgenti di CEM presenti sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio richiede specifiche misure strumentali delle sorgenti che verrà effettuata tramite strumentazione a banda larga oppure con analisi del tipo FFT per determinare la frequenza dominante.
Per l’effettuazione delle misure occorre seguire le seguenti norme di riferimento che forniscono le indicazioni per la valutazione dei rischi da CEM:
– CEI 211-6 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”;
– CEI 211-7 (2001-01) “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”;
– CEI EN 50499 “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.
COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
ESA Progetti provvede alle misurazioni in campo, calcola l’incertezza delle misure, provvede alla conseguente valutazione del rischio CEM conforme ai requisiti legislativi.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.