Il 18/08/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 159/2016 (entrerà in vigore il 02/09/2016),  che abroga la direttiva 2004/40/CE ed attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
Per “campi elettromagnetici” si intendono:
– campi elettrici statici;
– campi magnetici statici;
– campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, sino a 300 Ghz.

Il D.Lgs 159/2016 modifica gli artt. dal 206 al 212 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il campo di applicazione, le definizioni, i valori limite di esposizione e valori di azione, la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione, le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, la sorveglianza sanitaria e le deroghe.
E’ necessario procedere alla valutazione del rischio CEM (o alla sua rivalutazione se fosse già stata eseguita) al fine di non incorrere in sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Omessa valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€ (art. 219 comma 1 lettera a).

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